CTR Puglia sentenza n. 1561 –Nullità dell’accertamento quando l’ente impositore viola il principio di collaborazione, e richiede al contribuente la prova di fatti documentalmente noti. Dott. Giovanni Tritto

CTR Puglia sentenza n. 1561 –Nullità dell’accertamento quando l’ente impositore viola il principio di collaborazione, e richiede al contribuente la prova di fatti documentalmente noti. Dott. Giovanni Tritto

CTR Puglia sentenza n. 1561 –Nullità dell’accertamento quado l’ente impositore viola il principio di collaborazione e richiede al contribuente la prova di fatti documentalmente noti. Dott. Giovanni Tritto

 

Dott. Giovanni Tritto, dottore commercialista dell’Ordine di Bari,  partner di Cotrufo & Partners – Avvocati e Commercialisti - www.studiocotrufo.it e-mail g.tritto@studiocotrufo.it

Con ricorso in appello il Sig. xxxx contribuente, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cotrufo del foro di Bari, impugnava la sentenza della CTP che respingeva il ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI annualità 2008 e 2009 emessi dal comune di Acquaviva delle Fonti, relativi a pertinenze dell’abitazione principale.

Nelle memorie difensive, il comune fa esplicito richiamo, alla mancata autocertificazione del contribuente, relativamente alle pertinenze ai sensi dell’art. 6 di specifico regolamento interno ai fini ICI (anno 1999).

Nei fatti, avendo il contribuente al momento dell’atto di acquisto (anno 2003), dichiarato nell’atto prima e nella dichiarazione ICI poi, la natura pertinenziale dell’immobile e tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (l. 212/00 art. 10 co. 1) di cui è espressione anche la regola secondo cui, al contribuente, non può essere chiesta la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore, il Giudice accoglie l’appello con integrale riforma della sentenza.

Dott. Giovanni Tritto, dottore commercialista dell’Ordine di Bari