Hai debiti tributari e ti consigliano di "spogliarti" del tuo patrimonio? Ecco cosa rischi!

Hai debiti tributari e ti consigliano di

Hai debiti tributari e ti consigliano di "spogliarti" del tuo patrimonio? Ecco cosa rischi!

 

Norma di riferimento:

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Elemento soggettivo del reato

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente.

Elemento oggetto del reato

Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.

 

Alcuni comportamenti tenuti dal contribuente che, secondo la Corte di Cassazione, ravvisano gli elementi costitutivi del reato:

1) condotta di un amministratore di una società, destinataria di avvisi di accertamento per imposte che superavano di gran lunga la soglia di punibilità, che aveva alienato un capannone industriale e dei terreni di proprietà di questa società ad  una società di leasing che, a sua volta, li aveva ceduti in locazione finanziaria, con opzione di acquisto, ad una società immobiliare posseduta dai due figli dello stesso amministratore della società venditrice;

2) la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, non giustificato dalla situazione familiare dell'imputato ed idoneo ad impedire il soddisfacimento delle pretese dell'Erario nei suoi confronti;

3) dell'alienazione di alcuni beni ad una società che era stata costituita appositamente, in coincidenza con le prime verifiche da parte della polizia tributaria, e di cui erano soci, due vicini di casa dell'amministratore della società che con questa vendita era stata svuotata dei beni; vicini di casa che, fino a quel momento, non avevano esercitato alcuna attività imprenditoriale avendo, uno solo di essi, un reddito da lavoro dipendente;

4) atto simulato nel caso di una donazione di un immobile effettuata dal contribuente/debitore in favore della moglie in presenza di cartelle esattoriali già notificate e di cui si deve supporre, in assenza di prova contraria, che stesso avesse conoscenza;

5) durante la pendenza di una procedura esattoriale, smobilizzava una consistente disponibilità giacente presso un deposito fiduciario (€ 1.745.300,00) con la trasformazione del valore in dieci assegni, in parte intestate a se ed in parte alla moglie, con successiva conversione degli stessi in 713 assegni del valore di 2.400,00 euro l'uno; assegni valutati, essendo di piccolo taglio, come funzionali ad una loro imminente disposizione situandosi al di sotto del limite di tracciabilità previsto dalla normativa con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo ed, indi, di per sè idonei a rendere inefficacie la procedura esecutiva.

 

Attenzione ai consigli ricevuti! 

Dott. Francesco Cotrufo