Fatture false: la responsabilità dei manager va provata!

Fatture false: la responsabilità dei manager va provata!

Suprema Corte di Cassazione sent., n. 38717/2016

La Cassazione rileva che:

Vero infatti che, per un verso, sul piano della oggettività dei fatti in contesto, come detto sopra, risulta pienamente utilizzabile il p.v.c acquisito al fascicolo per il dibattimento, come relativamente a tale profilo peraltro asseverato ad abundantiam dalla deposizione dibattimentale dell'operante xxxxi, non altrettanto può affermarsi circa l'attribuibilità soggettiva al xxxx dei fatti illeciti contestatigli, in relazione alla particolare allegazione difensiva dedotta ossia la riferibilità dei fatti stessi ad altro soggetto operante in sede diversa e separata della società contribuente. Non può in questo senso ritenersi sufficiente la circostanza della mera preposizione formale del xxxx alla legale rappresentanza della società contribuente, poiché, considerandone le dimensioni non certamente minimali, è invece necessario l'accertamento in concreto della sua consapevolezza della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa e correlativamente appunto verificare mediante l'assunzione dei testi suddetti se di contro sia veritiera la tesi difensiva che tale consapevolezza non sussisteva, per detta ragione. In altri termini non si può considerare su questo specifico punto adeguata la motivazione della Corte territoriale che si è limitata ad affermare che "il prevenuto, qualunque fosse l'organizzazione aziendale, aveva tutto l'interesse a perpetrare l'evasione fiscale di cui, beneficiandone, non poteva non essere a conoscenza ..". Come ben sottolineato dal ricorrente, quantomeno era ed è quindi necessario verificare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni tendenzialmente scagionanti rese dal teste xxxxxxxxxxx con l'audizione dei testi non assunti, potendo questa attività istruttoria comportare possibili esiti di rovesciamento del giudizio di colpevolezza del ricorrente stesso.

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista