Nel sequestro del conto “confuso” finisce anche la pensione incassata

Nel sequestro del conto “confuso”  finisce anche la pensione incassata

Nel sequestro del conto “confuso” 
finisce anche la pensione incassata
Pignorati i depositi bancari di un anziano accusato di associazione a delinquere di carattere transnazionale, per truffe aggravate in danno della Siae ed evasione fiscale
Nel sequestro del conto “confuso” |finisce anche la pensione incassata
È legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui conti correnti nei quali confluiscono le somme già incassate a titolo di pensione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 44912 del 25 ottobre 2016.
 
Vicenda processuale
La vicenda giudiziaria riguarda un pensionato accusato di associazione a delinquere di carattere transnazionale, finalizzata alla commissione di truffe aggravate in danno della Siae e all’evasione fiscale.
Il tribunale ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, con cui era stato disposto il sequestro preventivo e per equivalente – ai fini della futura confisca ex articolo 11, legge 146/2006 – anche con riguardo alle somme depositate in banca, riconducibili al trattamento pensionistico.
 
Decisione della Corte di cassazione e osservazioni
La Corte suprema ha respinto la doglianza difensiva riguardante la mancata riduzione del sequestro relativamente ai trattamenti pensionistici già incassati dall’indagato, stante la ritenuta inapplicabilità del citato articolo 545 cpc, che pone un limite preciso alla pignorabilità delle somme dovute da terzi a titolo di stipendio o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o d’impiego.
In particolare, la Cassazione, citando altre pronunce rese sull’argomento, ha affermato che il divieto stabilito dall’articolo 545 – che limita la pignorabilità a un quinto dei trattamenti pensionistici o a essi assimilati – riguarda il processo esecutivo ed è posto a tutela dell’interesse di natura pubblicistica, consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, evitando che possano essergli sottratti prima della corresponsione.
Tuttavia, la norma non può operare al di fuori del processo esecutivo, soprattutto quando le somme erogate a titolo di pensione siano state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo restante patrimonio (cfr Cassazione, 6548/2011).
 
Fonte
Fiscooggi.it
Autore
Filomena Scarano
pubblicato Mercoledì 9 Novembre 2016