Prescrizione iva. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione iva. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Prescrizione iva. Nuova pronuncia della Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Corte di cassazione, sent. n. 45751/2017 del 05.10.2017

 

Fatto:

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza di Tribunale di Padova in data 14.12.2015 di non doversi procedere nei confronti del Sig. x per essere il reato di cui all’art. 5 del D.lgs. 74/2000, in relazione all’evasione di iva 2006 per euro 155.700 e di irpef 2006 per 151.116 estinto per prescrizione.

La Suprema Corte ha cosi statuito:

“il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi. In presenza di fattispecie contrassegnate da sogle di punibilità come, nella specie, rapportate all’entità dell’imposta evasa, la individuazione della gravità della frode non può non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, delle evasioni di importo inferiore. Ciò posto, quindi, nella specie, il requisito della gravità non appare in concreto ricorrere giacchè la omessa dichiarazione per l’anno d’imposta 2006 oggetto di addebito ha determinato una evasione iva pari ad euro 155.700 e quindi, tenuto conto della soglia di punibilità di 50.000 euro (nella specie applicabile in quanto più favorevole rispetto a quella, più bassa, prevista al comento del fatto), di un indice quantitativo di gravità pari ad Euro 105.700 a fronte di fattispecie nella quale non si rilevano condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione “.

Per quanto sopra detto, il Giudice di merito, correttamente, ha rienuto maturata la prescrizione e, quindi, estinto il reato.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari