Donare al parente per poi rivendere anche senza la prova dell’accordo simulatorio? Elusione fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

Donare al parente per poi rivendere anche senza la prova dell’accordo simulatorio? Elusione fiscale. Avv. Francesco Cotrufo

Corte di cassazione

Sezione Tributaria del 22/11/2017

 

Caso

Con l’avviso di accertamento notificato il 18.1.2005, l’Agenzia delle entrate di Brescia contestava al Sig. X, in relazione all’anno d'imposta 2000, l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una quota di terreno edificabile. Rilevava l’ufficio che, con atto del 1.3.1999, la contribuente aveva donato al marito un’area edificabile sita nel Comune di xxxxxxx e che successivamente il donatario, in data 1.8.2000, aveva venduto una quota pari al 50% di tale area alla Y srl.

In considerazione del rapporto di coniugio e del breve lasso temporale di tempo intercorso tra i due atti, l’Agenzia delle entrate, riconducendo la donazione ad uno scopo elusivo in quanto priva di utilità, riteneva, a norma dell’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/73, che la M…fosse l’effettiva beneficiaria della vendita.

Avverso il suddetto atto impositivo, veniva proposto ricorso dinanzi alla C.t.p. di Brescia, che lo respingeva. La Ctr della Lombardia, con sentenza del 19.05.2009, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado annullando l’avviso di accertamento impugnato. Rilevava la Ctr che non era, nella specie,  configurabile l’interposizione fittizia prevista dall’art. 37, comma 3, dpr n. 600/73, la quale richiedeva la prova – non fornita dall’ufficio – della partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio.

Contro tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

 

Decisione della Suprema Corte

Questa corte ha più volte affermato, in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame (donazione di un terreno ad un prossimo congiunto poco prima della vendita del medesimo terrendo da questi effettuata ad un terzo), l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni, qualora dagli elementi del caso concreto si possa presumere lo scopo eleusivo dell’operazione posta in essere, in ragione del principio generale antielusivo ricavabile dall’art. 53 Cost., in combinazione con i principi comunitari.

Si è osservato come la disciplina antielusiva dell’interposizione, non implichi necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridicoche consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto dell’imposta: pertanto, il fenomeno della simulazione relativa, nei cui ambito rientra l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, bene potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reale.

Nella specie, la Ctr non si è attenuta ai principi generali espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, fondando la propria decisione sul presupposto, che non trova riscontro nel diritto vivente, secondo cui l’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/73 sarebbe applicabile solo ove si dimostri l’esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto il terzo acquirente.

Alla stregue delle superiori considerazioni , la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr della Lombardia.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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