E’ nullo l'avviso di accertamento se notificato ad una società estinta. Dott.ssa Marianna Visceglia

E’ nullo l'avviso di accertamento se notificato ad una società estinta. Dott.ssa Marianna Visceglia

E’ nullo avviso di accertamento e la cartella di pagamento se notificata ad una società estinta

(Sent. C.T.R. Lazio n. 6742 del 6 novembre 2017)

Il caso

L’Agenzia delle Entrate ricorreva dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. XXXX che accoglieva il ricorso della Sig. xx,  avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento notificato il 18 dicembre 2014 al contribuente, in qualità di rappresentante di fatto della XXXX S.r.l. in liquidazione.

La stessa ditta si è estinta il 14 ottobre 2014.

In particolare, l’appellante notificava l’avviso di accertamento sulla scorta del P.V.C del 14 aprile 2014, in cui si rilevava un’ infedele dichiarazione dei redditi di impresa. Di conseguenza chiedeva il pagamento per differenze di imposta e conseguenti sanzioni.

L’Agenzia chiede alla succitata Corte di conferire rilevanza alla qualifica di amministratrice della contribuente. Qualifica che ingloba anche responsabilità tributarie.

L’appellata contribuente chiede, per converso, il rigetto del gravame sottolineando che la notifica, così come è avvenuta, deve essere considerata inesistente. Inoltre, nessuna responsabilità tributaria può essere ascritta, non avendo mai svolto, di fatto, il contribuente, un ruolo di gestione nella società estinta. Ruolo che non può essere attribuito sulla base di mere presunzioni, ma deve essere giudizialmente provato.

La decisione

 

La Commissione Tributaria Regionale ha statuito che l’avviso di accertamento fu notificato alla Società in liquidazione non in persona del liquidatore, ma alla contribuente qualificata come “rappresentante di fatto”, quando era già avvenuta la cancellazione della Società dal Registro delle imprese.

Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'avviso di accertamento e/o la cartella di pagamento è nulla se notificata ad una Società cancellata dal Registro delle Imprese .

 

Alla stregua di quanto detto, la Corte ha respinto l’appello per infondatezza e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Dott.ssa Marianna Visceglia, foro di Bari