E` sempre valida la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte. Dott.ssa Marianna Visceglia

E` sempre valida la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte. Dott.ssa Marianna Visceglia

E` sempre valida la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte. Dott.ssa Marianna Visceglia

E` sempre valida la notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte

Cass. Civ., Sez. VI, 20/11/2017, n. 27420

Equitalia Servizi di Riscossione, impugnando la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ricorre in Cassazione avverso XXX s.r.l., cui resisteva e proponeva controricorso.

In particolare, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, perché proposta oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione di primo grado effettuata direttamente alla parte - ex art. 38, 3 e 51 D.Lsg n. 546/1992 – anziché al procuratore costituito.

I giudici di legittimità, riferendosi all’art. 16 dello stesso D. Lsg. n. 546 /1992, hanno sancito che è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso come tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario.

Viene anche specificato che l’espressione “mani proprie” è da riferire esclusivamente alla parte, pertanto questa modalità di comunicazione e notificazioni è da considerarsi sempre valida.

Dunque, “la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata, quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.”

In virtù di quanto esposto, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione in favore della controparte delle spese processuali.