Ai sensi del novellato art. 11 del D.Lgs. 546/1992 l'Agente della riscossione puņ stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale.

Ai sensi del novellato art. 11 del D.Lgs. 546/1992 l'Agente della riscossione puņ stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale.

Ai sensi del novellato art. 11 del D.Lgs. 546/1992 l'Agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale.  

Avv. Vincenzo D’Agostino

Accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'iscrizione di ipoteca emessa  dall' Agenzia delle Entrate Riscossione.   

Nella controversia in questione era stata tempestivamente eccepita dalla difesa, fra i vari motivi,  l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente delle riscossione poiché effettuata a mezzo di difensore esterno in violazione del novellato art.11 del D.Lgs. n.  546/1992.

La predetta norma, in vigore dall'1.1.2016 a seguito della modifica apportata  dal D.Lgs n.156/2015,  dispone, infatti,  che l' Agente delle riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale.

A fronte della eccezione formulata dalla difesa  la sezione 1 della  Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sent. n. 32 del 22 gennaio 2018 (causa patrocinata dall'Avv. D'Agostino), accoglieva il ricorso proposto dal contribuente annullando l’atto di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agenzia Entrate - Riscossione. Nello specifico osservava  il giudice molisano che  "il ricorso  è fondato nell'eccezione preliminare e, pertanto, va accolto. Preliminarmente si evidenzia l'inammissibilità della costituzione di Agenzia delle Eentrate - Riscossione in quanto l'Ente ha conferito mandato a professionista esterno all'amministrazione stessa. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 546/92 nella nuova formulazione, in vigore dall'1.1.2016, così come prescritto dal D.Lgs. 156/2015, l'Agente delle riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale in quanto tale facoltà è riconosciuta solo alle parti diverse dagli enti impositori e dell'agenzia di riscossione. Non è possibile rinviare l'udienza per consentire la corretta costituzione in giudizio dell'Agente di riscossione in quanto ciò equivarebbe ad una rimessione in termini ex art.182 c.p.c. Tale forma di rimessione in termini è prevista per il ricorrente ai sensi dell'art.12, ultimo comma D.Lgs. 546/92, ma non anche per l'Ufficio posto che l'art. 11 del citato D.Lgs. non richiama l'art. 182 c.p.c. la carenza di costituzione in giudizio dell'Ufficio implica la non possibilità per il medesimo di provare ritualmente la correttezza della notifica contestata dalla parte ricorrente e, ove la circostanza non emerga già dagli atti ritualmente acquisiti agli atti di causa, deve intendersi non provata".

La sentenza in esame (forse fra le  prime nel panorama della giurisprudenza tributaria) affronta l’importante problema della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione a mezzo di difensore esterno soffermandosi, altresì, sulla possibilità data all'Agente delle riscossione di essere  rimesso in termini ai sensi art. 182 c.p.c.

Sul punto il  Collegio di Campobasso,  con valide argomentazione, sostiene  che l'Agente della riscossione dall'1.1.2016, a seguito della nuova formulazione dell'art.11 D.Lgs. 546/92, non può stare in giudizio a mezzo di difensori esterni. Ma non è tutto poiché i Giudici,  a fronte della eccezione  di rimessioni in termini ex. art. 182 c.p.c., formulata dal legale dell'Agente delle riscossione in udienza, osservano, attenendosi strettamente  al dettato normativo, che non è possibile rinviare l'udienza per consentire la corretta costituzione in giudizio dell' Agente della riscossione in quanto ciò  equivarebbe ad una rimessione in termini effettuata ai sensi dell'art. art.182 c.p.c. Tale forma di rimessione nei  termini processuali  è prevista per il ricorrente ai sensi dell'art.12, ultimo comma D.Lgs. 546/92, ma non è prevista  per l'Ufficio posto che l'art. 11 del citato D.Lgs. non richiama  espressamente l'art. 182 c.p.c.

Ovvio conseguenza della inammissibilià delle costituzione in giudizio dell'Agente delle riscossione è la impossibilità per il Giudice tributario di vagliare, ai sensi dell'art. 115 cp.c., la  rituale  correttezza della notifica contestata dalla parte ricorrente. Difatti  per  il Giudice  ove la ritualità delle notifica  non emerga già dagli atti ritualmente acquisiti agli atti di causa, deve intendersi non provata.

Il Collegio ha, altresì, disposto la condanna alle spese a carico dell'Agenzia entrate - Riscossione per un imposto pari ad euro 2500, oltre euro 150 per spese vive.

 

Avv. Vincenzo D’Agostino Foro di Isernia