Ente di riscossione: costituzione in giudizio con difensore, la CTR Lombardia interrompe il processo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Ente di riscossione: costituzione in giudizio con difensore, la CTR Lombardia interrompe il processo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Ente di riscossione: costituzione in giudizio con difensore, la CTR Lombardia interrompe il processo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Ente di riscossione: costituzione in giudizio con difensore, la CTR Lombardia interrompe il processo.

Si segnala l’Ordinanza n. 155 del 30.01.2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. I - Presidente Dott. Domenico Chindemi (Consigliere di Cassazione), a fronte dell’eccezione di parte ricorrente circa l’irrituale costituzione in giudizio dell’Ente di riscossione, operata in spregio dell’art. 11, D. Lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015), in vigore dall’01.01.2016, ha interrotto il processo con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrando a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali delle società sciolte, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del DPR: n. 602/73, non si è costituito in giudizio rinnovando o conferendo delega ai sensi dell’art. 11 c. 2 o dell’art. 12, c. 8, d. lgs 546/1992, P.Q.M. … omissis … dichiara l’interruzione del processo”.

La questione delle nuove modalità di costituzione in giudizio dell’ente di riscossione sta assumendo una portata sempre più vasta, tenuto conto delle numerose pronunce di merito sul punto che ritengono inammissibile l’ingresso nel processo tramite procuratore esterno con conseguente stralcio dei mezzi probatori a corredo.

Ma per la CTR Lombardia Sez. I, la soluzione è diversa.

Con l’ordinanza meglio sopra identificata, infatti, il Collegio meneghino, assumendo come punto di partenza la cessazione del precedente ente di riscossione (Equitalia nelle sue varie articolazioni territoriali) nei cui rapporti, comunque, Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata a titolo universale, ha optato per l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 546/1992.

Al di là delle molteplici valutazioni, su un piano strettamente giuridico della scelta operata dalla CTR Lombardia, che ogni singolo lettore potrà autonomamente operare, da un primo esame del provvedimento, tra le tante cose, ciò che non si afferra è che, il presupposto individuato dall’art. 40, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992 per l’interruzione del processo si individua nel verificarsi dell’evento interruttivo in un momento successivo alla instaurazione del giudizio (se l’evento riguarda parte ricorrente) e, dunque, successivo alla costituzione in giudizio della controparte (se l’evento, direttamente, la riguardi).

Ma, dai dati evincibili dall’ordinanza, il giudizio sembra essere stato iscritto a ruolo successivamente all’entrata in vigore della novella che prevede le nuove regole per l’ingresso nel processo dell’ente di riscossione che ab origine avrebbe dovuto costituirsi secondo le nuove modalità

Avv. Iris Maria Ruggeri -  Cassazionista -

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