Possibile revocare la condanna per elusione fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

Possibile revocare la condanna per elusione fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

Possibile revocare la condanna per elusione fiscale? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.9378/2018, in riferimento ad una condanna per elusione fiscale, ha statuito l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Trento, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza avanzata dal Sig. x, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza con cui le era stata applicata su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi giorni di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 74/2000.

I Supremi Giudici ricordano che, a seguito della introduzione dell’art. 10 bis nella L. 212/2000, non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente eluisive ai fini fiscali, in quanto detta disposizione esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha escluso l’applicabilità di tale disposizione, ritenendo inesistenti le operazioni poste in essere, a cagione della realizzazione di schermi societari attraverso l’utilizzo di prestanomi, ed a causa del perseguimento di finalità extratributarie.

Secondo gli Ermellini, le affermazioni del Tribunale, non tengono conto del fatto che le operazioni che hanno comportato l’infedeltà della dichiarazione presentata da Sig. X sono effettivamente state realizzate (tanto che avrebbero avuto finalità extrafiscali), ma, sempre secondo quanto affermato dal giudice dell’esecuzione, con finalità elusive.

Non si tratta, pertanto, di operazioni mai poste in essere, dunque inesistenti, bensì di operazioni realizzate (anche) a scopo elusivo, che, quindi, alla luce della nuova disposizione, impedirebbero di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000.

Per queste considerazioni, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata ed ha rinviato al Tribunale di Trento.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
Docente agg. di Diritto Punitivo e Processuale Tributario c/o l'Accademia della G.d.F. di Roma