Cass. 5187\2018 –Distinzione tra spese di pubblicita’ e rappresentanza-

Cass. 5187\2018 –Distinzione tra spese di pubblicita’ e rappresentanza-

Cass. 5187\2018 –Distinzione tra spese di pubblicita’ e rappresentanza-

Fattispecie: Una societa’ produttrice di macchinari per indutria casearia, stipula contratto per gli inserti della denominazione sociale sulle autovetture impiegate in corse automobilistiche e le fa rientare come spese di pubblicita , interamente deducibili.

La Cassazione ribalta le decisioni di merito con ragionamento a dir poco incomprensibile

Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, che in tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74,secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha individuato il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità nella diversità,anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite (Cass. n. 16812 del 24/07/2014),mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (Cass. n.3087 de/17/02/2016; n. 21977 del 28/10/2015).

Alla luce della chiara distinzione individuata dalla giurisprudenza citata, la CIR ha errato nel dare rilevanza all'aspettativa di ritorno commerciale della società senza effettuare la necessaria valutazione sulla differenza ontologica e funzionale fra le due tipologie di spesa, limitandosi ad evidenziare la difficoltà di individuare il nesso causale fra iniziative pubblicitarie e ritorno Sulla scorta di tali principi, che si confermano, la decisione assunta dalla CTR risulta errata. Non solo valorizza alcuni aspetti, quale quello della onerosità del contratto e della esistenza di prestazioni corrispettive, che non sono richiesti dalla fattispecie normativa - anche se possono acquistare rilievo in un più complesso quadro valutativo - ma assume che il contenuto del contratto in esame abbia avuto ad oggetto proprio un'attività qualificabile come "pubblicità", e ciò in modo assertivo, trascurando di considerare la cospicua elaborazione giurisprudenziale sul punto, che ha posto invece l'accento discretivo, a fini fiscali, tra pubblicità e rappresentanza nella diretta aspettativa di un ritorno commerciale ragionevolmente riconducibile all'impresa, elemento su cui la CTP non si

sofferma, ed il cui onere della prova ricade sul contribuente e non sull'i\mministrazione (Cass. n. 27482 del 2014, n. 16596 del 07/08/2015,n. 3087 del 17/02/2016).

Fonte

www.tributarioweb.it

Autore 

Avv. Giuseppe MAPPA – Foro di Taranto