Cass. 6001\2018 –L’appello e’ inammissibile senza il deposito della ricevuta di spedizione ed a nulla vale il deposito dell’avviso di ricevimento in corso del giudizio di appello

Cass. 6001\2018 –L’appello e’ inammissibile senza il deposito della ricevuta di spedizione ed a nulla vale il deposito dell’avviso di ricevimento in corso del giudizio di appello

Cass. 6001\2018 –L’appello e’ inammissibile senza il deposito della ricevuta di spedizione ed a nulla vale il deposito dell’avviso di ricevimento in corso del giudizio di appello

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 53, commi 2 e 3, e 22, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la pronuncia impugnata dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dall'Amministrazione finanziaria sul presupposto che non fosse stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale, avvalendosi del servizio postale, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato il ricorso in appello alla controparte, laddove detto avviso di ricevimento risultava essere stato prodotto in allegato alla memoria depositata nel corso del giudizio di appello.

Sotto altro profilo, con il secondo motivo, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1 e 53, commi 2 e 3 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che, quand'anche detto avviso di ricevimento non fosse stato prodotto, la CTR avrebbe dovuto fissare un termine all'Amministrazione per provvedere al relativo deposito, derivandone altrimenti l'applicazione della disciplina dell'inammissibilità ad un'ipotesi non espressamente prevista dalla legge. I due motivi, ai quali ha prestato adesione Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con il proprio ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi sono manifestamente infondati, quantunque occorrendo provvedere alla correzione in diritto, ex art. 384, ultimo comma c.p.c., della sentenza impugnata.

Va premesso che l'Amministrazione si è limitata a censurare la sentenza impugnata unicamente in relazione al dedotto vizio di violazione di norme di diritto secondo ciascuno dei motivi innanzi riassunti e non anche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Ciò posto, deve rilevarsi che — incontestato in fatto che, come specificamente dedotto dai controricorrenti, l'amministrazione appellante non ha deposito copia della ricevuta di spedizione dell'anzidetta raccomandata- quand'anche effettivamente prodotto l'avviso di ricevimento, il fatto che esso sia stato depositato unicamente con la memoria depositata in appello non salva il gravame dalla declaratoria d'inammissibilità, non sussistendo le condizioni alla stregua delle quali, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 29 maggio 2017, n. 13452, la produzione dell'avviso di ricevimento, che, a tal fine deve essere necessariamente prodotto all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, possa fungere da equipollente della ricevuta di spedizione quanto alla prova certa della data di spedizione, in relazione alla quale verificare la tempestività del proposto gravame. Ne consegue che il ricorso dell'Amministrazione - che anche in memoria non ha contestato l'affermazione dei controricorrenti in punto di omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica del ricorso in appello, dando atto essa stessa di aver depositato tardivamente l'avviso di ricevimento, ove anche effettivamente la CTR abbia omesso di rilevare l'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento, non è in grado di sortire effetto pratico, sussistendo in ogni caso l'inammissibilità dell'appello quantunque in relazione a diversa motivazione rispetto a quella adottata dalla  sentenza impugnata.

Avv.Giuseppe MAPPA