Cass. 6214\2018 – Sanzioni amministrative irrogabili o non all’amministratore di fatto?

Cass. 6214\2018 – Sanzioni amministrative irrogabili o non all’amministratore di fatto?

Cass. 6214\2018 – Sanzioni amministrative irrogabili o non all’amministratore di fatto?

 — che, invero, nel caso in esame la doglianza relativa alla violazione dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003, è adeguatamente specificata nel ricorso ed è anche fondata;

— che, infatti, la citata disposizione, prevedendo che "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica",ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, applicabile (ai sensi del comma 2)«alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto", ovvero il 2 ottobre 2003;

— che l'applicabilità alla fattispecie, relativa a violazioni commesse nell'anno di imposta 2010 e successivamente contestate, dell'art. 7 d.l. 269 del 2003 rende evidente l'errore in cui è incorsa la CTR nello statuire la responsabilità degli amministratori di fatto, peraltro sulla base di un principio che questa Corte ha affermato solo nelle sentenze n. 19715 e 19716 del 2013), ma superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25993 del 2014, n. 13730 del 2015) che, peraltro, proprio con riferimento alla figura dell'amministratore di fatto ha affermato il principio secondo cui «Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del di. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art 9 del d.lgs.n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n.472 ma solo in quanto compatibili» (Cass. n. 25284 del 2017);

 Avv.Giuseppe MAPPA -Foro di Taranto