Dichiarazioni di terzo pienamente utilizzabili a difesa del contribuente. Avv. Iris Maria Ruggeri

Dichiarazioni di terzo pienamente utilizzabili a difesa del contribuente. Avv. Iris Maria Ruggeri

Dichiarazioni di terzo pienamente utilizzabili a difesa del contribuente. Avv. Iris Maria Ruggeri

Dichiarazioni di terzo pienamente utilizzabili a difesa del contribuente.

Con Ordinanza n. 6616, depositata in cancelleria il 16 marzo 2018, la Cassazione torna a pronunciarsi sull’utilizzabilità delle dichiarazioni terzo in seno al processo tributario.

In particolare, nel provvedimento citato, la Corte pone l’accento sulla posizione di assoluta eguaglianza tra Amministrazione Finanziaria e parte privata quanto alla possibilità di avvalersene, rigettando il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate che lamentava la violazione dell’art. 7, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992 in combinato con l’art. 2697 c.c. per avere, la CTR, fondato la decisione in favore del contribuente su un numero elevato e rappresentativo di dichiarazioni (in rapporto al numero di operazioni contestate) rese da terzi sul prezzo effettivo dei servizi resi, rispetto a quello induttivamente determinato.

Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 546/1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Ciò vale, analogamente, per il contribuente …”.

Avv. Iris Maria Ruggeri - Cassazionista -