Adesione all'accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta, non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità. Avv. Francesco Cotrufo

Adesione all'accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta, non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 9365/2018, ha statuito che, l'adesione all'accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta, non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità prevista per alcuni delitti tributari essendo invece necessario il pagamento al fisco dell'intero debito. 

Nella motivazione della sentenza impugnata è stata, infatti, correttamente rilevata l'inapplicabilità della causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 (peraltro applicabile solamente in relazione ai reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000 e, alle condizioni di cui al secondo comma, ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, dunque non anche alle ipotesi di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 quale quella in esame), allorquando, come nel caso in esame, vi sia stata solamente l'adesione all'accertamento tributario o la rateizzazione del debito d'imposta, essendo necessaria, per poter beneficiare di tale causa di non punibilità, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nella specie mancante.


A fronte di tali rilievi, pienamente corretti, il ricorrente si è limitato a lamentare il mancato esame della propria istanza e delle doglianze formulate sul punto con i motivi d'appello, omettendo di considerare quanto correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata, anche riguardo alla insussistenza dei presupposti richiesti dalla disposizione citata per poter disporre la sospensione del processo per tre mesi per pagare il debito residuo (e cioè che anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione), con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità, e anche per la sua manifesta infondatezza.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari.