Bancarotta documentale per l'imprenditore fallito che non ha controllato la contabilità. Avv. Francesco Cotrufo

Bancarotta documentale per l'imprenditore fallito che non ha controllato la contabilità. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 20798/2018, si è occupata della responsabilità dell’amministratore nel reato di bancarotta documentale di cui all’ar.t 216, comma 1, n. 2. In particolare, il Sig. xxxx era stato condannato dalla Corte di Appello di Trieste, perché quale amministratore unico della xxxxxxxxxxxx s.r.I., esercente attività di vendita al minuto di xxxxxxxxxxxxxdichiarata fallita il. non teneva la contabilità in modo da rendere possibile la ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio dell'ente.

 Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo che per la contestata irregolare tenuta della contabilità per il IV trimestre 2010 ed il I trimestre 2011 doveva essere ritenuto responsabile il precedente commercialista.

 Rileva la Suprema Corte che, quanto al ragionamento svolto nel ricorso secondo il quale le carenze relative alla corretta tenuta della contabilità dovevano essere imputate al precedente commercialista, si osserva che i giudici di merito, con un ragionamento privo di illogicità manifesta e non contraddittorio, hanno ritenuto che non può reputarsi che l'amministratore non avesse l'obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E' noto, infatti, il principio secondo il quale incombe sull'imprenditore l'obbligo di controllare l'operato di coloro ai quali è affidata la contabilità. E' principio di diritto consolidato di questa Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147).

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari