Distruzione e/o occultamento delle scritture contabili. Quando l'imprenditore non viene condannato. Avv. Francesco Cotrufo

Distruzione e/o occultamento delle scritture contabili. Quando l'imprenditore non viene condannato. Avv. Francesco Cotrufo

Distruzione e/o occultamento delle scritture contabili. Quando l'imprenditore non viene condannato. Avv. Francesco Cotrufo

Art. 10.  Occultamento o distruzione di documenti contabili (In vigore dal 22 ottobre 2015)

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

 La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 26247/2018, si è occupata del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del D.lgs. 74/2000. In particolare, i Supremi Giudici hanno rilevato che tale previsione presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034).

In proposito è stato infatti affermato che la condotta sanzionata dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.

 In tanto può essere quindi configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l'occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste)(così, in motivazione ed anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 1441 cit.).

 La disposizione infatti di cui all'art. 10 cit. prevede una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l'occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell'imposta sul valore aggiunto.

 È evidente che si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne consegue che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obbiettivamente più difficoltosa - ancorché non impossibile - la ricostruzione aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l'integrazione della fattispecie penale un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture (così, in motivazione, Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese e altro, Rv. 267102).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari