Si applicano gli interessi di mora sulle sanzioni iscritte a ruolo? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Si applicano gli interessi di mora sulle sanzioni iscritte a ruolo? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

Si applicano gli interessi di mora sulle sanzioni iscritte a ruolo? Parola alla Cassazione. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 16553/2018, si è occupata dell’applicazione o meno degli interessi di mora sulle sanzioni

I Supremi Giudici ricordano che, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta ', concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60. 000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta'.

 Secondo l'art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.

 Sennonchè, l'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - che stabilìsce testualmente: "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi" - trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

 L'art. 2 comma 3 del d. lgs 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino "lex specia/is derogat generali"; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari