E' possibile la confisca dell'immobile acquistato dalla moglie dell'indagato molti anni prima? Avv. Francesco Cotrufo

E' possibile la confisca dell'immobile acquistato dalla moglie dell'indagato molti anni prima? Avv. Francesco Cotrufo

E' possibile la confisca dell'immobile acquistato dalla moglie dell'indagato molti anni prima? Avv. Francesco Cotrufo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34965/2018, si è occupata, nuovamente, della confisca dell’immobile intestato al coniuge dell’indagato.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia aveva rigettato il ricorso di xxxxxxxxxxxxxxx contro il provvedimento con cui il Tribunale di Brescia il 9/5/2017 aveva disposto ex art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011 n.159 la confisca dell'appartamento e del box siti in via xxxxxxxx, intestati al coniuge dell’indagato quale persona interposta, essendone invece la effettiva disponibilità di suo marito xxxxxxxxx. 

Con il ricorso, il coniuge dell’indagato chiedeva l’annullamento del decreto deducendo:

a) violazione del principio di preclusione processuale perché già nel passato l'immobile era stato confiscato a xxxxxxxxxi, marito della ricorrente, ex art. 12 sexies d. Igs 8 giugno 1992 n. 306 in relazione a una condanna definitiva per reati di usura e estorsione commessi dal 1996 al 2002, con provvedimento annullato dalla Corte di cassazione in considerazione dell'epoca remota dell'acquisto (24/12/1985) e della carenza di elementi sintomatici della fittizia interposizione del coniuge, rilevando - inoltre - che il certificato anagrafico (utilizzato per dimostrare l'interposizione fittizia) attestante la convivenza fra xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxx ben poteva essere prodotto nel procedimento originario;

 b) violazione degli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011 e mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale di xxxxxxxxxx (mai sottoposto a misura di prevenzione personale perché la proposta avanzata per la prima volta in questo procedimento è stata rigettata dal Tribunale con decisione non impugnata) al momento dell'acquisizione dell'immobile;

 c) violazione dell'art. 19 d. Igs. n. 159/2011 e omessa motivazione sull'incapienza patrimoniale della ricorrente al momento dell'acquisto del bene confiscato e sull'illecita provenienza dell'intera somma utilizzata per acquistarlo;

 d) violazione degli artt. 24 e 26 d. Igs. n. 159/2011 e mera apparenza della motivazione circa la reale riconducibilità a xxxxxxxxx del bene confiscato perché il bene fu acquistato dalla xxxxxxxxxxx più di 30 anni prima del biennio precedente la proposta della misura di prevenzione avanzata per la prima volta nel presente procedimento nei confronti di xxxxxxxxx, al quale non è mai stato contestato un concorso nel reato di intestazioni fittizia ex art. 12 quinquies legge n. 356/1992, per cui non vale la presunzione posta dall'art. 26 d. Igs n. 159/2011.

Secondo gli Ermellini, nel ricorso si deduce, tra le altre cose che, la Sig.ra XX coniuge dell’imputato, acquistò il bene confiscato più di 30 anni prima del biennio precedente la proposta della misura di prevenzione per cui non varrebbero le presunzioni di intestazione fittizia ex art. 26, comma 2, d. Igs n. 159/2011.

L'assunto è esatto ma inconducente perché la previsione delle presunzioni poste dalla disposizione citata, sulla falsariga del meccanismo della revocatoria fallimentare, è chiaramente disgiunta rispetto alla previsione dell'art. 26, comma 1, d. Igs n. 159/2011, nel senso che quest'ultima - quella applicata dalla Corte di appello fattispecie in esame - ha una portata generale - valida per tutti i casi di interposizione fittizia - mentre il duplice meccanismo di presunzioni iuris tantum opera solo in relazione alle evenienze specificamente individuate dal legislatore.

Per altro verso, nel ricorso si osserva che partire dalla premessa che né xxxxxxxxxxxx né la moglie sono in grado di giustificare la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto per concludere che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile proverrebbe da xxxxxxxxxx, costituirebbe un salto logico. Ma nell'esprimere questo giudizio si trascura che l'inferenza sviluppata dalla Corte utilizza una ulteriore premessa che, del resto, costituisce il gangelo della costruzione logico-giuridica che regge il provvedimento impugnato: nel periodo in cui fu acquistato il bene, l’indagato, a differenza della moglie, disponeva di fonti di reddito seppure illecite (perché connesse alla realizzazione di attività criminose).

Per tali motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, peraltro, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari