Detrazione iva nell'ipotesi di omessa dichiarazione iva e/o non tenuta dei registri iva.

Detrazione iva nell'ipotesi di omessa dichiarazione iva e/o non tenuta dei registri iva.

Detrazione iva nell'ipotesi di omessa dichiarazione iva e/o non tenuta dei registri iva.

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 19938 del 27 luglio 2018, ha statuito che, in tema di accertamento Iva, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell'imposta di cui all'art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) - quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro Iva acquisti - l'amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purché il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari