Pignoramento presso terzi e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Avv. Francesco Cotrufo

Pignoramento presso terzi e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Avv. Francesco Cotrufo

Pignoramento presso terzi e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 40240/2018, ha statuito che, risponde per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte,  l’imprenditore che affitta il proprio complesso aziendale anche se il fisco potrebbe effettuare il pignoramento presso terzi dei canoni.

In particolare, secondo i Supremi Giudici, la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede soprattutto quando tale rimedio consegue all'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato.

Il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ha, infatti, natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez. 3, n. 23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646; Sez. 3, n. 40561 del 04/04/2012, Soldera, Rv. 253400).

Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento) (Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053).

Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa.

Non v'è dubbio che l'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all'estero, rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi, soprattutto quando tale credito non è in grado di soddisfare la pretesa erariale. Tuttavia, secondo il Collegio, le deduzioni difensive sono, sul punto, decisamente generiche e non considerano che il pignoramento presso terzi non è soltanto uno strumento sostitutivo o surrogatorio del pignoramento presso il debitore principale, ma anche aggiuntivo.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari