“Sponsorizzazioni: insufficienza delle violazioni tributarie commesse dalla ASD a fondare l’accertamento a carico della società sponsorizzante” di Avv. Iris Maria Ruggeri

“Sponsorizzazioni: insufficienza delle violazioni tributarie commesse dalla ASD a fondare l’accertamento a carico della società sponsorizzante” di Avv. Iris Maria Ruggeri

Sponsorizzazioni: insufficienza delle violazioni tributarie commesse dalla ASD a fondare l’accertamento a carico della società sponsorizzante” di Avv. Iris Maria Ruggeri (Causa patrocinata dall’Avv. Francesco Cotrufo)

“Non è possibile far dipendere dalla mera irregolarità fiscale riscontrata in capo alla società sponsorizzante la mancata effettività della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. Detta prestazione, al contrario, risulta documentalmente dimostrata dalle copie degli estratti conto da cui emerge il pagamento delle spese di sponsorizzazione e della documentazione fotografica attestante l’effettivo svolgimento dell’attività di sponsorizzazione e della promozione dell’immagine della società s.a.s. (il marchio della società s.a.s. figura sia sulle magliette dei giocatori della squadra di pallavolo, sia sul cartello pubblicitario presente ai bordi del campo di gioco durante gli incontri). A ciò aggiungasi che l’Ufficio, a fronte della suindicata irregolarità contabile della ASD ha omesso di effettuare, nei confronti di quest’ultima, indagini interpretative. Sicchè in mancanza di tale supplemento investigativo ovvero di ulteriori e più pregnanti elementi di prova, le irregolarità contabili della ASD non sono idonee a dispiegare effetti espansivi in danno della società s.a.s.”.

Quello riportato il testo la motivazione offerta dalla CTP di Bari (Sez. VIII – Presidente Dott. Drago Pasquale – Relatore Dott.ssa Piliego Alessandra), nella sentenza n. 328/2020, depositata il 26.02.2020, con cui, è stato annullato tutto l’impianto accertativo (società / soci difesi dall'Avv. Francesco Cotrufo del foro di Bari) attraverso il quale l’Ufficio dell’AE di Bari, sulla scorta delle gravi violazioni tributarie accertate in capo alla ASD aveva ipotizzato l’inesistenza della sponsorizzazione, recuperando a tassazione, in capo alla sponsorizzante, il costo, ritenuto indeducibile e la relativa IVA indetraibile.

La Corte barese si è pronunciata per l’infondatezza della pretesa: la società, infatti, oltre ad aver prodotto in atti il contratto di sponsorizzazione nonchè le fatture con i relativi pagamenti (tracciabili), ha dimostrato l’effettività del rapporto di sponsorizzazione mediante materiale fotografico riproducente immagini di atleti con indosso maglie recanti il logo della società sponsorizzante, nonché cartelloni pubblicitari affissi a bordo campo, attestanti la sussistenza concreta del rapporto di sponsorizzazione.

La prova concreta volta al superamento della ricostruzione presuntiva operata dall’Ufficio, può dirsi, pertanto, effettivamente raggiunta.

Per meglio supportare la pretesa tributaria, infatti, l’Ufficio impositore ben avrebbe dovuto attivarsi compiendo “investigazioni” più efficaci a carico dell’ASD, avendone il relativo potere. Non avendo in tal senso operato, le mere ricostruzioni presuntive sono state ampiamente superate dalle pregnanti ed efficaci prove offerte dalla sponsorizzata.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania