Invio tardivo delle dichiarazione da parte del commercialista. Si al cumulo giuridico. Avv. Francesco Cotrufo

Invio tardivo delle dichiarazione da parte del commercialista. Si al cumulo giuridico. Avv. Francesco Cotrufo

Invio tardivo delle dichiarazione da parte del commercialista. Si al cumulo giuridico. Avv. Francesco Cotrufo

COTRUFO & PARTNERS

Avvocati e Commercialisti

 

 

Invio tardivo delle dichiarazione da parte del commercialista. Si al cumulo giuridico.

La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza  n. 1892 del 28 gennaio 2021, ha confermato l'applicabilità del cumulo giuridico per il commercialista che trasmette gli atti in ritardo. L’istituto si applica anche al professionista e non solo al contribuente.

Gli Ermellini hanno ribadito che anche all'intermediario va ricondotta la differenza tra infrazioni formali e non formali. In particolare anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevoli l'evasione o comunque determini un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arrechi solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Nel caso di plurimi files di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del favor rei.

A ciò aggiungasi l'applicazione generale di detto principio anche in virtù del nuovo comma 7 bis dell'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 secondo cui "l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia delle entrate è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari