Nulla la cartella di pagamento se non viene indicato il responsabile del procedimento

Nulla la cartella di pagamento se non viene indicato il responsabile del procedimento

Nulla la cartella di pagamento se non viene indicato il responsabile del procedimento

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza 8413 del 25 marzo 2021, ha ricordato  come  la formulazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere personalizzato il rapporto tra amministrazione e cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento.

A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l'ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento. La personalizzazione è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse la persona fisica appartenente all'ufficio preposta allo svolgimento del procedimento (cfr. Cass. 33565/2018).


Alla luce della normativa tributaria prima richiamata e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagmento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse (cfr. da ultimo Cass. 9106/2020).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari