Rimborso, una scelta per sempre. La decisione presa è irrevocabile

Rimborso, una scelta per sempre.  La decisione presa è irrevocabile

Rimborso, una scelta per sempre. 
La decisione presa è irrevocabile
Se l’ufficio rigetta l’istanza di restituzione, non è ammesso riportare l’eccedenza Iva in detrazione nelle liquidazioni periodiche né utilizzarla in compensazione
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La Corte regolatrice del diritto, con la sentenza 24916/2013, ha applicato il brocardo romanistico che “electa una via, non datur recursus ad alteram” al tema del rimborso del credito Iva richiesto dal contribuente dapprima in via accelerata ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972, rispetto all’utilizzo successivo del detto credito con altre modalità una volta che sia scaduto inutilmente il termine per il rimborso accelerato o l’ufficio finanziario abbia rigettato tale istanza.
Tale asserzione si fonda sul “principio di alternatività” delle scelte compiute dal contribuente in ordine al rimborso o alla detrazione dell’eccedenza d’imposta, come affermato ripetutamente e stabilmente dalla giurisprudenza di Cassazione a partire dalla sentenza 20 agosto 2004, n. 16477.
 
Più specificamente, è stato ben rilevato che la modifica della scelta è preclusa dall’articolo 1 del Dm 23 luglio 1975, per il quale l’importo chiesto a rimborso non deve essere riportato nelle successive liquidazioni periodiche né va computato in sede di dichiarazione annuale (su cui vedasi anche le circolari del ministero delle Finanze n. 11/1988, n. 4/1993, n. 9/1994 - integralmente sostitutiva della precedente - e quella dell’Agenzia delle Entrate n. 61/2002, che si limita a disciplinare le modalità dei controlli rimessi agli uffici sulle istanze di rimborso).
 
Tale conclusione viene confermata dalla sentenza in rassegna laddove si osserva che né l’articolo 1 del Dpr 23 marzo 1998, n. 100 (sulla liquidazione periodica mensile in alternativa all’istanza di rimborso accelerato) né l’articolo 8 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542 (sull’alternatività tra detta istanza di rimborso e l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/1997, nel testo modificato dall’articolo 11 del Dpr 7 dicembre 2001, n. 435), recano disposizioni volte a consentire e regolare l’esercizio della facoltà di revoca della scelta compiuta dal contribuente.
 
A tale ricostruzione non vale opporre, come osserva la decisione in commento, l’emendabilità degli errori formali e sostanziali commessi dal contribuente nella esposizione dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, in quanto non si tratta di correggere un errore, ma di modificare una precedente opzione liberamente esercitata, la quale non presenta alcuna natura di dichiarazione di mera scienza, ma di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici (infatti, viene denominata opzione).
Pertanto, trattandosi di scelta della modalità di recupero del credito d’imposta (che, come rileva la decisione in nota, è rimessa esclusivamente a valutazioni di convenienza economica e fiscale del contribuente), può opporsi il vizio delle manifestazioni di volontà negoziale di cui agli articoli 1427 cc e seguenti - estesa dal precedente articolo 1324 agli atti unilaterali -, con l’effetto che il contribuente deve provare i requisiti dell’essenzialità e dell’obiettiva riconoscibilità dell’errore che inficia l’atto negoziale di opzione, come affermato dalla Corte di cassazione in materia tributaria nella sentenza 11 maggio 2012, n. 7294.
In mancanza, il contribuente può soltanto presentare istanza di rimborso Iva ordinaria.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
pubblicato Venerdì 7 Febbraio 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/rimborso-scelta-sempre-decisione-presa-e-irrevocabile