Esibizione degli originali nel giudizio tributario. La Cassazione conferma l'obbligo per i giudici!!

Esibizione degli originali nel giudizio tributario. La Cassazione conferma l'obbligo per i giudici!!

Esibizione degli originali nel giudizio tributario. La Cassazione conferma l'obbligo per i giudici!!

Corte di Cassazione 8446/2015 del 27/04/2015

I giudici di legittimità, ancora una volta, (bacchettando i giudici di merito) affermano l'importante principio:

"Ed invero, il comma ultimo dell'art.22 menzionato prevede che la Commissione ordini l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, ove sorgano contestazioni a riguardo: tra gli atti e documenti considerati sono

compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti (comma 4 dell'art.22).

Ne consegue che anche alla specie di causa è applicabile il ribadito principio giurisprudenziale secondo cui:"In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione, da parte del

ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed

avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit." (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 23/10/2006).

Sia pure a parti invertite, il giudicante avrebbe —dunque- dovuto fare applicazione del principio che precede e disporre l'esibizione dell'originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità. Non avendo a ciò provveduto, la pronuncia qui impugnata merita cassazione e la lite va restituita allo stesso giudice del merito, affinché rinnovi l'esame della controversia dopo avere adempiuto all'onere che gli incombe, siccome dianzi identificato"

Ci  auguriamo che - finalmente - anche i giudici di prime cure, si adeguino a questo importante principio.

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista in Bari e Acquaviva delle Fonti