NewsAssicurazione sulla vita: quando non può essere sequestrata né confiscata

05/03/2026

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema delicato e molto attuale: può lo Stato sequestrare o confiscare una polizza vita nell’ambito di un procedimento penale?

La risposta, secondo la più recente giurisprudenza, è no, quando la polizza ha una finalità previdenziale o assistenziale, ossia quando serve a garantire al beneficiario un sostegno economico in caso di decesso dell’assicurato o al momento della scadenza del contratto.

 

Il principio: tutela della funzione previdenziale

Le somme derivanti da una polizza vita hanno natura particolare: non rappresentano un semplice risparmio, ma uno strumento di protezione economica.
Proprio per questo, l’articolo 1923 del Codice civile stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

In parole semplici, ciò significa che nessuno – nemmeno lo Stato – può pignorare o bloccare quei fondi se la polizza ha lo scopo di tutelare la persona o i suoi familiari.

 

Il cambiamento di orientamento

Per lungo tempo, la giurisprudenza penale aveva ritenuto che questo divieto valesse solo per la responsabilità civile, e non per i reati.
In passato, infatti, la Cassazione (sentenze n. 11945/2017 e n. 12838/2012) aveva sostenuto che il sequestro preventivo potesse colpire anche una polizza vita, considerandolo un atto estraneo alla sfera civilistica.

Oggi però la sentenza n. 34306/2025 della Sesta Sezione penale ha profondamente rivisto questa impostazione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26252/2022).

Secondo questo nuovo orientamento, le tutele previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile – che stabilisce l’impignorabilità dei trattamenti pensionistici e delle indennità equiparate – rappresentano una regola generale dell’ordinamento, valida anche nel diritto penale.

 

Perché le somme sono impignorabili

Le Corti costituzionali e di legittimità hanno più volte affermato che la ratio dell’art. 545 c.p.c. è quella di proteggere il cittadino, garantendogli mezzi adeguati per condurre un’esistenza libera e dignitosa, come richiesto dagli articoli 2 e 38 della Costituzione.

In questa prospettiva, anche i capitali e le rendite liquidate da una polizza vita tradizionale devono essere considerate alla stregua di indennità che tengono luogo di pensione, in quanto perseguono la stessa finalità di sostegno economico e sicurezza personale.

Pertanto, tali somme non possono essere né sequestrate né confiscate, nemmeno nell’ambito di un procedimento penale, se mantengono la loro funzione previdenziale o assistenziale.

 

Quando la protezione non vale

Diversa è invece la situazione in cui l’assicurato riscatta anticipatamente la polizza, esercitando il diritto di recesso prima della scadenza.

In questo caso, la funzione previdenziale si interrompe: la somma riscossa non serve più a garantire una rendita o un capitale futuro, ma diventa un normale importo patrimoniale, assimilabile a un investimento o a un risparmio personale.

Di conseguenza, queste somme possono essere sottoposte a sequestro o confisca, perché non assolvono più a un ruolo di tutela assistenziale.

 

In sintesi

La Cassazione ha quindi affermato un principio chiaro:

I limiti di impignorabilità previsti per le pensioni e per le indennità che ne fanno le veci si applicano anche ai capitali e alle rendite derivanti dalla liquidazione di una polizza vita tradizionale, quando essa realizza la sua funzione tipica di protezione economica e sociale.

Solo nel caso in cui la polizza venga riscattata prima del termine e la sua funzione previdenziale venga meno, le somme possono essere aggredite dall’autorità giudiziaria.

 

Un equilibrio tra diritto penale e tutela dei diritti fondamentali

La decisione mostra un’interpretazione equilibrata e di grande rigore logico:
i giudici hanno saputo bilanciare il potere dello Stato di perseguire i reati con la necessità di proteggere i diritti inviolabili della persona, tutelando quegli strumenti – come le assicurazioni sulla vita – che nascono per assicurare dignità, serenità e sostegno a chi resta.

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