Chi ha crediti verso il Fisco può usarli per pagare altre imposte e contributi direttamente nel modello F24. È un meccanismo che le imprese conoscono bene e che alleggerisce la cassa: invece di versare denaro e aspettare un rimborso, si “scala” il credito da quanto dovuto. C’è però un tetto annuale. Chi lo supera viene sanzionato come se non avesse versato affatto.
E qui nasce il problema che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2 settembre 2026 n. 24935, ha deciso di rimettere al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite: se un contribuente ha superato il tetto in vigore all’epoca, ma nel frattempo la legge ha alzato quel limite, la sanzione sopravvive oppure cade? Sulla risposta, all’interno della stessa Corte, convivono due orientamenti opposti.
Come funziona la compensazione orizzontale e perché esiste un tetto
La compensazione si dice “orizzontale” quando il credito di un’imposta viene usato per pagare tributi o contributi di natura diversa: per esempio un credito Iva utilizzato per versare Irpef, Ires o contributi previdenziali. La regola di riferimento è l’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, che fissa un limite massimo annuo ai crediti compensabili o rimborsabili tramite conto fiscale.
Il tetto è cambiato nel tempo. Per anni è rimasto fermo a 700.000 euro. Poi, con il decreto Sostegni bis del 2021, è stato portato a 2 milioni di euro per quell’anno e la legge di bilancio per il 2022 ha reso permanente il nuovo importo a partire dal 1° gennaio 2022.
Cosa succede a chi sfora? Il contribuente che raggiunge il limite deve fermarsi e riportare il credito residuo all’anno successivo, quando potrà utilizzarlo di nuovo. Se invece compensa oltre la soglia, quella parte di compensazione viene trattata come un omesso versamento: l’imposta si considera non pagata alle scadenze e scatta la relativa sanzione.
Il nodo: il limite superato ieri oggi non esiste più
Immaginiamo un’impresa che nel 2019 abbia compensato crediti per 1,5 milioni di euro, quando il tetto era ancora di 700.000. All’epoca la condotta era vietata per la parte eccedente. Oggi quella stessa compensazione rientrerebbe comodamente nel limite di 2 milioni. Ha senso sanzionare adesso un comportamento che, se tenuto oggi, sarebbe del tutto lecito?
Nel diritto punitivo, anche tributario, vige il principio del favor rei: in parole semplici, se una legge successiva elimina l’illecito o prevede un trattamento più mite, se ne avvantaggia anche chi ha commesso il fatto prima della modifica, purché la sanzione non sia già definitiva. Il punto è capire se l’innalzamento del tetto rientri in questo schema. Ed è proprio qui che la Cassazione si è divisa.
Primo orientamento: la condotta è diventata lecita, la sanzione cade
Secondo una prima linea di pronunce (tra cui le sentenze n. 34868 del 2023 e n. 18377 del 2024), l’aumento del limite incide direttamente sulla sostanza della regola violata: amplia l’area della condotta lecita. Se il fatto contestato consiste nell’aver compensato oltre soglia e quella soglia viene alzata per legge, la violazione si riduce o scompare per la parte oggi consentita.
In questa prospettiva si parla di una vera e propria abolizione parziale dell’illecito. La conseguenza pratica è netta: la nuova soglia si applica anche ai fatti passati e il contribuente, nei giudizi ancora aperti, non può essere sanzionato per la parte di compensazione che oggi risulterebbe regolare.
Secondo orientamento: cambia solo un numero, la sanzione resta
Altre pronunce (in particolare la sentenza n. 33999 del 2024) leggono la vicenda in modo opposto. La condotta punita, dicono, è sempre la stessa: aver compensato più di quanto la legge consentiva in quel momento, il che equivale a un omesso versamento alle scadenze previste. La norma che fissa il tetto sarebbe un elemento esterno al precetto, un semplice parametro numerico. Alzarlo per il futuro non cancella il disvalore della violazione commessa quando il limite era più basso.
Per questo filone si è davanti a una normale successione di leggi nel tempo, senza alcuna abolizione dell’illecito: il favor rei non entra in gioco e la sanzione applicata resta dovuta, anche se la stessa operazione oggi sarebbe consentita.
Cosa cambia ora per i contribuenti
Con l’ordinanza n. 24935 del 2026 la Sezione Tributaria ha preso atto del contrasto e, come prevede il codice di procedura civile per le questioni decise in modo difforme, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite, l’organo chiamato a garantire l’uniformità delle decisioni.
Nell’attesa, il tema riguarda da vicino imprese e professionisti che hanno contenziosi pendenti su compensazioni eccedenti il vecchio tetto. Chi ha un giudizio in corso su sanzioni di questo tipo ha interesse a far valere la questione, chiedendo se del caso che la decisione tenga conto del principio più favorevole o che il processo attenda la pronuncia delle Sezioni Unite. Anche chi ha ricevuto da poco un atto di contestazione dovrebbe valutare l’impugnazione con questo scenario davanti: una definizione affrettata potrebbe precludere i benefici di un esito favorevole.
Attenzione però: il favor rei non opera quando la sanzione è ormai definitiva, perché non impugnata nei termini o coperta da giudicato. I tempi di reazione, in questa materia, contano quanto gli argomenti.
Perché è importante affidarsi a un professionista
Le compensazioni nel modello F24 sembrano un’operazione di routine, ma limiti, visti di conformità e regole che cambiano di anno in anno le rendono un terreno dove l’errore è dietro l’angolo e la sanzione arriva anche a distanza di anni. Quando poi la stessa Cassazione si divide, orientarsi da soli diventa quasi impossibile. Un professionista che segue l’evoluzione della giurisprudenza sa se una contestazione può essere combattuta, quali termini non vanno lasciati scadere e come impostare la difesa in vista della decisione delle Sezioni Unite. Farsi assistere per tempo, spesso, fa la differenza tra pagare e non pagare.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.
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