Diritto Penale TributarioNewsCrediti d’imposta inesistenti: il reato scatta anche se i controlli automatici non potevano scoprirli

27/08/20260

Compensare le imposte con un credito d’imposta che in realtà non esiste è un reato. E non serve, per farla franca, che l’inganno fosse così ben congegnato da sfuggire ai controlli automatizzati del Fisco: la Cassazione penale, con la sentenza n. 31768 depositata il 24 agosto 2026, ha chiarito che il reato di indebita compensazione scatta a prescindere dal fatto che l’inesistenza del credito fosse o meno rilevabile dai controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.

È una decisione che interessa da vicino imprenditori e aziende, soprattutto quelle che negli ultimi anni hanno utilizzato crediti d’imposta agevolativi come quello per la ricerca e sviluppo. Vediamo perché.

Il caso: un progetto di ricerca “chiavi in mano” mai realizzato

La vicenda riguarda l’amministratrice di una società a responsabilità limitata che aveva compensato le imposte dovute utilizzando un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Peccato che il progetto di ricerca, commissionato a un consulente esterno, fosse completamente fittizio: non aveva alcuna attinenza con l’attività dell’impresa e non risultava mai eseguito.

A rendere il quadro ancora più evidente, il progetto prevedeva il coinvolgimento di ben mille dipendenti in attività di ricerca: un numero del tutto inverosimile per quella realtà aziendale. Le intercettazioni, le indagini della Guardia di Finanza, le dichiarazioni del direttore e le ammissioni della stessa imputata hanno confermato che si trattava di un pacchetto preconfezionato, acquistato al solo scopo di abbattere le imposte attraverso una compensazione indebita.

Il risultato? Sono diventate definitive la condanna a otto mesi di reclusione (con pena sospesa) e, soprattutto, la confisca di oltre 686 mila euro, pari alle imposte indebitamente compensate.

Credito inesistente o credito non spettante: perché la differenza conta

Per capire la portata della sentenza bisogna partire da una distinzione fondamentale. Un credito d’imposta può essere:

Inesistente, quando mancano del tutto i presupposti che la legge richiede per farlo nascere, oppure quando quei presupposti sono frutto di documenti falsi, simulazioni o artifici. In parole semplici: il credito è un’invenzione.

Non spettante, quando il credito ha una base reale ma è stato utilizzato male: in misura superiore al consentito, con modalità diverse da quelle previste, o senza rispettare adempimenti richiesti a pena di decadenza.

La differenza non è teorica: compensare crediti inesistenti comporta conseguenze molto più gravi, sia sul piano delle sanzioni amministrative sia su quello penale, dove cambiano le soglie di punibilità e la severità della pena.

Il precedente delle Sezioni Unite civili e l’equivoco da chiarire

Nel dicembre 2023 le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 34419, avevano stabilito che per qualificare un credito come “inesistente” — ai fini del più lungo termine di accertamento di otto anni — servono due requisiti insieme: la rappresentazione artificiosa (o la mancanza dei presupposti costitutivi) e la non rilevabilità dell’inesistenza attraverso i controlli automatizzati e formali del Fisco.

Da qui la tesi difensiva: se quel doppio requisito vale in ambito tributario, dovrebbe valere anche per il reato. In altre parole, se il Fisco avrebbe potuto accorgersi dell’inesistenza del credito con un semplice controllo automatico, il credito sarebbe solo “non spettante” e il reato più grave non ci sarebbe.

La Cassazione penale ha respinto questa impostazione. Il motivo è tecnico ma chiaro: quella definizione riguarda solo gli illeciti amministrativi, perché è contenuta in una norma — l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, la disposizione che disciplina le sanzioni per gli omessi versamenti — che la norma penale sull’indebita compensazione non richiama in alcun modo. Sul versante penale, la rilevabilità o meno del credito nei controlli automatici non è mai stata un requisito.

La riforma fiscale ha messo la parola fine

A chiudere definitivamente la questione è intervenuta la riforma fiscale. Il decreto legislativo n. 87 del 2024 ha riscritto le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 74 del 2000 — la legge che disciplina i reati tributari — introducendo una definizione unitaria di crediti inesistenti e non spettanti, valida sia in ambito tributario sia in ambito penale.

Secondo la nuova definizione, sono inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, oppure quelli i cui requisiti sono frutto di rappresentazioni fraudolente, realizzate con documenti falsi, simulazioni o artifici.

Sono invece non spettanti i crediti reali ma utilizzati in violazione delle modalità previste, o in misura superiore a quella consentita, o fondati su fatti che non rientrano nella disciplina agevolativa per difetto di elementi ulteriori, o ancora utilizzati senza gli adempimenti amministrativi richiesti a pena di decadenza.

Come si vede, in nessun punto la nuova definizione menziona la rilevabilità nei controlli automatici: il legislatore ha recepito proprio l’orientamento penale, confermando che quel requisito non conta.

Cosa significa in pratica per imprese e contribuenti

La lezione che emerge dalla sentenza è concreta. Chi utilizza in compensazione un credito d’imposta costruito su un progetto fittizio non può difendersi sostenendo che il Fisco avrebbe potuto scoprirlo facilmente: l’argomento non funziona in sede penale.

Attenzione però: il tema riguarda anche chi è in buona fede. Il mercato dei crediti d’imposta agevolativi — ricerca e sviluppo in testa — ha visto negli anni proliferare consulenti che propongono “pacchetti preconfezionati”, presentati come sicuri e già pronti all’uso. Affidarsi a queste proposte senza una verifica seria dei presupposti può trascinare l’imprenditore in un procedimento penale, con il rischio di condanna e confisca di somme anche molto ingenti, come i 686 mila euro di questo caso.

Prima di utilizzare un credito d’imposta in compensazione, quindi, è essenziale verificare che l’attività agevolata sia reale, documentata e coerente con i requisiti di legge. E se è già arrivata una contestazione — un atto di recupero, un processo verbale, un avviso di garanzia — la qualificazione del credito come inesistente o non spettante è il primo terreno su cui costruire la difesa, perché da essa dipendono sanzioni, termini e conseguenze penali.

Perché è importante affidarsi a un professionista

La materia dei crediti d’imposta si muove sul confine delicato tra agevolazione legittima e illecito, e la linea che separa un credito “non spettante” da uno “inesistente” può decidere le sorti di un’impresa e del suo amministratore. Un professionista esperto in diritto tributario e penale-tributario sa valutare preventivamente la solidità di un credito, riconoscere le proposte di consulenza a rischio e, quando la contestazione è già arrivata, impostare la strategia difensiva più efficace su entrambi i fronti, amministrativo e penale. Affrontare da soli questioni di questa complessità significa esporsi a rischi che una consulenza tempestiva può ridimensionare sensibilmente.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

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