NewsVerifica fiscale: il contribuente ha diritto a vedere tutte le carte, non solo quelle scelte dal Fisco

16/07/20260

Verifica fiscale: il contribuente ha diritto a vedere tutte le carte, non solo quelle scelte dal Fisco

Immaginiamo una partita a carte in cui l’avversario decide quali carte mostrare e quali tenere coperte, e in cui quelle coperte potrebbero essere proprio le carte capaci di far vincere l’altro giocatore. Fino a poco tempo fa, in materia di verifiche fiscali, la situazione somigliava un po’ a questa: era l’Amministrazione finanziaria a stabilire quali documenti il contribuente potesse conoscere per difendersi.

Una recentissima decisione del giudice amministrativo – la sentenza del TAR Lazio, Sezione II-quater, n. 12390 del 2026, depositata il 7 luglio 2026 – ha ribaltato questa impostazione, affermando un principio semplice ma di grande portata pratica: chi è sotto verifica fiscale ha diritto a consultare e a ottenere copia di tutti i documenti del proprio fascicolo che riguardano la sua posizione, anche di quelli che l’Ufficio non ha utilizzato per costruire la contestazione. Vediamo perché si tratta di una novità che interessa da vicino imprese, professionisti e semplici contribuenti.

Cos’è lo “schema d’atto” e perché cambia tutto

Prima di entrare nel merito, occorre chiarire un passaggio. Da alcuni anni, prima di emettere un vero e proprio avviso di accertamento – cioè l’atto con cui il Fisco chiede formalmente il pagamento di imposte e sanzioni – l’Amministrazione deve inviare al contribuente uno schema d’atto: una sorta di anteprima della contestazione.

Ricevuto questo documento, il contribuente ha almeno sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni e provare a far cambiare idea all’Ufficio prima che la pretesa diventi definitiva. Questo meccanismo si chiama contraddittorio preventivo ed è disciplinato dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (la legge n. 212 del 2000, come modificata dalla riforma fiscale del 2023). In parole semplici: prima di colpire, il Fisco deve ascoltare.

La stessa norma prevede anche che, su richiesta, il contribuente possa accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Ed è proprio su questa frase che si è giocata la partita.

Il caso concreto: “puoi guardare, ma non fotocopiare”

La vicenda riguarda una società attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti informatici e illuminazione, sottoposta a una verifica fiscale conclusasi con uno schema d’atto: secondo l’Ufficio, alcune operazioni erano soggettivamente inesistenti, cioè fatture emesse da un soggetto diverso da quello che aveva realmente fornito la merce.

La società chiede allora di accedere al fascicolo. Durante l’appuntamento in Ufficio, il difensore individua un documento relativo ai rapporti tra la società e un’impresa estera: un documento potenzialmente decisivo per smontare la ricostruzione dell’Amministrazione. Ne chiede copia.

Risposta dell’Ufficio: niente copia. La motivazione? Quel documento non era stato utilizzato né nello schema d’atto né nel processo verbale di constatazione, dunque – secondo l’Amministrazione – non serviva alla difesa. In sostanza: era il Fisco a decidere cosa fosse utile al contribuente per difendersi dal Fisco stesso.

Primo principio: l’accesso è un vero diritto, non una cortesia

Il TAR Lazio ha respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’articolo 6-bis sarebbe soltanto una regola interna al dialogo con il contribuente, senza vera forza giuridica.

La norma parla chiaro: il contribuente può “accedere ed estrarre copia”. Sono le stesse parole che la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) usa per definire il classico diritto di accesso agli atti. Si tratta quindi di un diritto pieno, azionabile davanti a un giudice, non di un favore concesso dall’Ufficio.

Il punto è storicamente rilevante: per anni si è ritenuto che nei procedimenti tributari l’accesso fosse escluso fino alla conclusione della verifica, cioè fino all’arrivo dell’accertamento. La riforma ha ribaltato la prospettiva: si accede già durante il procedimento, perché altrimenti il contraddittorio sarebbe una scatola vuota.

Un contraddittorio “al buio” non è un contraddittorio

Ecco il cuore del ragionamento. A cosa servono sessanta giorni per presentare osservazioni, se non si sa cosa contiene il fascicolo?

Difendersi senza conoscere gli elementi raccolti dall’Ufficio equivale a rispondere a un’accusa di cui si conoscono solo alcune righe. Il contraddittorio ha due funzioni: da un lato consente all’Amministrazione di correggere errori prima di emettere l’atto, con vantaggio anche per le casse pubbliche (meno contenziosi inutili); dall’altro tutela il contribuente, che può contestare subito una ricostruzione sbagliata o parziale. Entrambe le funzioni saltano se il fascicolo resta in penombra.

Vedere e ottenere copia sono due facce della stessa medaglia

Il giudice ha bocciato senza mezzi termini l’idea di un accesso “a metà”: guardare sì, fotocopiare no.

Le ragioni sono anche di puro buon senso. Un documento fiscale può essere lungo, tecnico, pieno di numeri e riferimenti: pretendere che il difensore lo memorizzi durante una visita in Ufficio è irrealistico. Ma soprattutto, senza la copia quel documento non può essere allegato alle osservazioni né prodotto in un eventuale processo. E poiché nel nostro ordinamento chi vuole far valere un diritto deve provarlo, negare la copia significa negare la prova. Quindi, in concreto, negare la difesa.

Il Fisco non può decidere cosa è utile alla difesa altrui

Questo è forse il passaggio più incisivo. L’Amministrazione che detiene il documento non può sostituirsi al contribuente nel valutare se quel documento gli serva o meno.

Richiamando una pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (la n. 4 del 2021, cioè la decisione del massimo consesso della giustizia amministrativa in materia di accesso a fini difensivi), il TAR ha ricordato un principio consolidato: la Pubblica Amministrazione non deve anticipare giudizi sulla decisività o sull’ammissibilità di un documento in un futuro processo. Quella valutazione spetta al giudice, non all’ente che ha interesse contrario.

All’Ufficio resta solo una verifica minima: controllare che esista un collegamento tra il documento richiesto e le esigenze di difesa. Può dire di no soltanto quando la richiesta è palesemente pretestuosa o del tutto estranea alla vicenda – ipotesi rare. Nel caso esaminato, il documento riguardava rapporti commerciali della stessa società, nello stesso settore oggetto della verifica: il collegamento era evidente.

Anche i documenti “a favore” devono essere accessibili

Il principio più avanzato è questo: il diritto di accesso non si limita ai documenti che l’Ufficio ha scelto di utilizzare, ma si estende a quelli raccolti e poi lasciati da parte, purché pertinenti alla posizione del contribuente.

La ragione è intuitiva. Se il Fisco potesse mostrare soltanto ciò che sostiene la propria tesi, nessuno potrebbe mai scoprire se nel fascicolo esistano elementi a discarico, cioè favorevoli al contribuente. Il perimetro della conoscenza sarebbe disegnato unilateralmente da chi accusa. Anche il diritto europeo, con il principio di buona amministrazione, va nella stessa direzione.

Cosa fare se l’accesso viene negato

Ultimo aspetto, molto pratico. A quale giudice ci si rivolge contro il rifiuto?

La risposta del TAR Lazio è: al giudice amministrativo, con il rito speciale e rapido previsto per l’accesso agli atti (l’articolo 116 del codice del processo amministrativo). Non occorre attendere l’avviso di accertamento per lamentarsene davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Aspettare, del resto, sarebbe inutile: il senso del contraddittorio preventivo è proprio quello di intervenire prima che l’atto venga emesso. Nel caso deciso il ricorso è stato accolto, con ordine alla Direzione Provinciale competente di consegnare la documentazione entro trenta giorni e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

È però corretto precisare che si tratta di una pronuncia di primo grado, come tale suscettibile di appello, e che restano aperte alcune questioni: fino a dove si spinga il perimetro del “fascicolo” ostensibile, in particolare per gli appunti interni e per gli atti coperti da specifiche esigenze di riservatezza. Va inoltre tenuto distinto un secondo piano: ottenere l’accesso davanti al TAR è cosa diversa dall’ottenere l’annullamento dell’accertamento, che si chiede alla Corte di Giustizia Tributaria dimostrando che il rifiuto ha realmente pregiudicato la difesa, e non solo in astratto.

Il messaggio della sentenza n. 12390/2026, in definitiva, è questo: il fascicolo tributario non è un territorio privato dell’Amministrazione. Quando una pretesa fiscale sta prendendo forma, chi la subirà ha diritto di sapere non solo ciò che è stato usato contro di lui, ma anche ciò che potrebbe aiutarlo.

Perché è importante affidarsi a un professionista

Ricevere uno schema d’atto o trovarsi nel mezzo di una verifica fiscale genera comprensibile inquietudine: i tempi sono stretti, il linguaggio è tecnico e non è affatto semplice capire quali documenti chiedere, come formularne l’istanza e cosa fare se la risposta è un rifiuto. Sono proprio questi i passaggi in cui una difesa preparata può cambiare l’esito della vicenda, evitando che una contestazione si consolidi solo perché non si sapeva di poter chiedere di più. Nessuno deve affrontare tutto questo da solo: esiste chi conosce la strada e può percorrerla insieme al contribuente, con serenità e con metodo.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

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