NewsIl credito d’imposta per il Mezzogiorno e le imprese agricole: una pronuncia innovativa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto

05/03/2026
Con la sentenza n. 897/3/25, depositata il 20 maggio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto — presieduta dal Dott. Vito Francesco Nettis, con relatore Dott. Remo Epifani e il Giudice Pietro Genoviva — ha accolto integralmente il ricorso proposto avverso un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. “bonus Sud”), disciplinato dall’art. 1, commi 98 e seguenti, della L. 208/2015.

 

L’Ufficio aveva contestato la spettanza del beneficio, ritenendo che il credito fosse riservato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 55 del T.U.I.R., escludendo invece le imprese agricole titolari di reddito agrario, ritenute carenti del requisito soggettivo richiesto dalla norma istitutiva.

La difesa, condotta con straordinaria perizia tecnica dal Dott. V. Nicola Caprioli — amico e collega di comprovata esperienza  — ha saputo decostruire in modo rigoroso l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria

L’Ufficio fondava la propria pretesa su un’interpretazione restrittiva del dato normativo, sostenendo che l’esplicito riferimento alle “imprese” dovesse intendersi limitato alle attività che producono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 T.U.I.R., escludendo pertanto quelle agricole che generano reddito agrario ex art. 32 T.U.I.R.

La linea difensiva accolta dal Collegio

La Corte ha accolto la tesi difensiva, valorizzando in primo luogo il dato testuale dell’art. 1, comma 98, L. 208/2015, che fa espresso riferimento alle “imprese” in generale, senza escludere né limitare espressamente le imprese agricole.

Determinante è stata la considerazione della definizione civilistica di impresa agricola ex art. 2135 c.c., la quale rientra a pieno titolo nella nozione generale di impresa, pur con la specificità reddituale sancita dal T.U.I.R.

Il Collegio ha ulteriormente osservato che la stessa normativa contempla esplicitamente le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ammettendo espressamente la concessione del beneficio fiscale, sempre nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

A rafforzare l’impianto argomentativo, la sentenza richiama anche la ratio legis sottesa al credito d’imposta in esame: favorire e incentivare investimenti produttivi nelle aree economicamente svantaggiate del Mezzogiorno, riconoscendo un’agevolazione premiale agli imprenditori che, mediante investimenti mirati, contribuiscono al rilancio economico e occupazionale dei territori.

Non meno rilevante è l’analisi dell’art. 1, comma 99, L. 208/2015, che individua specifiche attività escluse dal beneficio (siderurgia, industria carbonifera, costruzioni navali, trasporti, energia, settori finanziario e assicurativo), senza mai menzionare l’attività agricola, la cui esclusione sarebbe stata altrimenti prevista in modo espresso.

Conclusioni e rilievo sistematico

La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto si colloca in un solco giurisprudenziale innovativo e coraggioso, riaffermando la necessità di interpretare le norme agevolative in senso estensivo e finalisticamente orientato, in ossequio al principio di favor rei e al canone dell’effettività delle agevolazioni fiscali.

L’annullamento dell’atto impugnato, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, rappresenta non soltanto una vittoria giuridica, ma anche un importante riconoscimento alla serietà e alla lungimiranza dell’interpretazione proposta dal Dott. V. Nicola Caprioli, il quale ha saputo coniugare rigore tecnico, approfondimento dogmatico e sensibilità pratica, a tutela degli operatori del settore agricolo.

Questa decisione si offre quale punto di riferimento per tutte le imprese agricole che intendano valorizzare gli strumenti di fiscalità premiale previsti dal legislatore, riaffermando la centralità del diritto di difesa e il ruolo imprescindibile del difensore tributario quale garante dei diritti sostanziali dei contribuenti.

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