Il concordato minore rappresenta una delle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto dal D.Lgs. 14/2019. Si tratta di uno strumento riservato ai soggetti sovraindebitati, escluso il consumatore, che consente di proporre ai creditori una soluzione per il pagamento dei debiti, evitando la liquidazione giudiziale. In tale ambito, il meccanismo del cram down fiscale e previdenziale, disciplinato dall’art. 80, comma 3, CCII, assume un ruolo cruciale per l’approvazione del piano, specialmente quando l’adesione dei creditori pubblici è determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste.
1. Il Concordato Minore e l’Intervento della Finanza Esterna
Il concordato minore, come disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del CCII, può basarsi su un apporto esclusivo di finanza esterna, ossia su risorse economiche messe a disposizione da terzi e non provenienti dal patrimonio del debitore. Tale possibilità è stata confermata da una recente pronuncia del Tribunale di Campobasso, che ha omologato un piano fondato interamente su un finanziamento esterno, ritenendo che questo incrementasse in modo apprezzabile l’attivo disponibile rispetto all’alternativa liquidatoria.
In particolare, il piano prevedeva:
- Il pagamento del 14,22% dei crediti privilegiati e del 12,31% di quelli chirografari;
- L’erogazione della somma in un’unica soluzione immediatamente dopo l’omologa;
- L’assenza di altre risorse disponibili nel patrimonio del debitore.
Secondo il Tribunale, la proposta di concordato minore risultava più conveniente rispetto alla liquidazione, che avrebbe comportato un soddisfacimento minimo o nullo per i creditori.
2. Il Meccanismo del Cram Down: Superamento del Dissenso dei Creditori Pubblici
Una delle principali criticità nelle procedure concorsuali riguarda il voto negativo sistematico espresso dai creditori pubblici, come Agenzia delle Entrate, INPS e ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione). In molti casi, il dissenso di questi enti può impedire il raggiungimento delle percentuali necessarie per l’approvazione del piano.
L’art. 80, comma 3, CCII introduce un importante meccanismo di cram down, che consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, purché siano soddisfatte due condizioni:
- L’adesione del creditore pubblico è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste;
- La proposta risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Nel caso analizzato, il Tribunale di Campobasso ha rilevato che il cram down fosse applicabile in quanto:
- Il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS avrebbe impedito l’approvazione del piano;
- L’intervento di finanza esterna garantiva ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- Il dissenso dell’INPS, basato sulla natura privilegiata del credito, non pregiudicava la regola della relative priority rule, in quanto i creditori privilegiati ricevevano comunque un trattamento migliore rispetto ai chirografari.
3. L’Applicazione del Cram Down alla Luce della Direttiva UE 2019/1023
La disciplina del cram down fiscale e previdenziale trova fondamento nella Direttiva UE 2019/1023, che mira a garantire strumenti di ristrutturazione efficaci per prevenire la liquidazione delle imprese. In particolare, l’art. 11 della Direttiva stabilisce che:
- Il piano di ristrutturazione può essere omologato dal giudice anche senza il consenso di tutte le classi di creditori, purché sia dimostrata la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria;
- I creditori dissenzienti devono ricevere un trattamento non inferiore a quello previsto in caso di liquidazione;
- Nessuna classe di creditori può ottenere più di quanto gli spetterebbe nella ripartizione concorsuale.
In tal senso, la giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunale di Milano (23 novembre 2021) e del Tribunale di Bologna (17 maggio 2022), ha ribadito che la convenienza del piano va valutata non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche in termini di tempistiche di soddisfacimento. In altre parole, se il concordato minore permette un pagamento certo e immediato, esso risulta più vantaggioso rispetto a una liquidazione che potrebbe durare anni e garantire somme inferiori.
4. La Legittimazione di ADER e Agenzia delle Entrate nelle Procedure di Sovraindebitamento
Un ulteriore nodo giuridico riguarda la legittimazione al voto nelle procedure concorsuali: spetta ad ADER o all’Agenzia delle Entrate?
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 7 dicembre 2022, n. 35976), il diritto di voto nelle procedure di sovraindebitamento spetta al titolare del credito, cioè all’ente che ha la disponibilità del diritto. Tuttavia, ADER, in qualità di agente della riscossione, potrebbe esprimere il voto solo in veste di nuncius, ovvero su indicazione della competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Tale posizione si scontra con il nuovo Statuto di ADER, approvato con delibera del Comitato di Gestione del 23 marzo 2023, che conferisce all’ente una maggiore autonomia. Il tema rimane quindi aperto e meriterebbe un approfondimento dottrinale e giurisprudenziale più dettagliato.
5. Conclusioni
Il cram down nel concordato minore con finanza esterna rappresenta un importante strumento per superare il veto dei creditori pubblici e garantire una soluzione più vantaggiosa rispetto alla liquidazione. La giurisprudenza recente conferma che:
- Il concordato minore è ammissibile anche con finanziamenti esterni, purché aumentino in modo apprezzabile l’attivo disponibile;
- Il giudice può omologare il piano nonostante il dissenso di INPS e Agenzia delle Entrate, se risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
- Il principio di relative priority rule assicura che i creditori privilegiati ricevano un trattamento adeguato;
- L’interpretazione del ruolo di ADER come titolare o mero nuncius del voto nelle procedure di sovraindebitamento necessita di un chiarimento normativo e giurisprudenziale.
Alla luce di questi elementi, il cram down si configura come uno strumento essenziale per garantire il successo delle ristrutturazioni, contrastando l’atteggiamento sistematicamente negativo di alcuni creditori pubblici e consentendo la sopravvivenza delle imprese e dei professionisti in difficoltà.

