Chi ha utilizzato il bonus facciate — la detrazione fiscale del 90% introdotta per incentivare il rifacimento delle facciate degli edifici — potrebbe trovarsi in una situazione molto delicata se i lavori non sono mai partiti davvero. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito, in modo netto e definitivo, un punto su cui molti avevano sperato di poter “glissare”: non basta aver pagato le fatture entro la scadenza, bisogna che il cantiere sia stato effettivamente aperto.
In altre parole, se le spese sono state sostenute ma i lavori non sono mai iniziati, il credito d’imposta generato è da considerarsi fittizio. E le conseguenze, come vedremo, possono essere molto serie — non solo sul piano fiscale, ma anche su quello penale.
Cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 8573/2026
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, ha affrontato il caso del titolare di una società che aveva dichiarato falsamente, attraverso attestati di congruità e visti di conformità, che determinati lavori di rifacimento delle facciate fossero già stati avviati entro il 31 dicembre 2021 — data limite per accedere al bonus facciate nella misura piena del 90%.
In realtà, quei lavori non erano mai partiti. Le fatture erano state emesse, i crediti d’imposta erano stati generati e poi ceduti o compensati, ma nessun operaio aveva mai messo piede in cantiere. Il risultato? Un’accusa pesantissima: truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.
La difesa dell’indagato aveva tentato una strada apparentemente logica: sostenere che la legge non prevedesse espressamente l’obbligo di avviare i lavori, e che tale requisito derivasse soltanto da una circolare dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione, però, ha respinto questa tesi con argomenti solidi.
Perché l’avvio dei lavori è un requisito imprescindibile
Il ragionamento della Corte parte da un dato testuale preciso. L’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 — la norma che regola il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito — stabilisce che lo sconto sul corrispettivo viene anticipato dai fornitori che “hanno effettuato” gli interventi.
Cosa significa in pratica? Quel verbo al passato prossimo non è casuale. Indica che l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata solo quando i lavori sono già stati eseguiti o, quantomeno, concretamente avviati. Non si può cedere un credito che nasce da lavori mai iniziati, perché quel credito, semplicemente, non esiste.
La Cassazione ha inoltre ricordato che la facoltà di optare per la cessione può essere esercitata anche in corrispondenza di ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL). Ma anche questo meccanismo, per definizione, presuppone che un’attività edilizia sia effettivamente in corso. Senza cantiere, non c’è avanzamento da attestare.
Il ruolo del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica
Un altro aspetto centrale della vicenda riguarda i controlli documentali introdotti per arginare le frodi nel settore dei bonus edilizi. Il Decreto Legge n. 157 del 2021 ha reso obbligatori due adempimenti fondamentali: il visto di conformità, rilasciato da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF), e l’asseverazione tecnica sulla congruità delle spese, rilasciata da un tecnico abilitato.
Questi documenti non sono mera burocrazia. Devono attestare tre cose molto concrete: che esistano i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla detrazione, che i costi sostenuti siano congrui rispetto ai lavori progettati e, soprattutto, che gli interventi siano stati effettivamente realizzati, anche solo parzialmente.
Il punto fondamentale è questo: il professionista che appone il visto di conformità si assume una responsabilità enorme. Se attesta qualcosa che non corrisponde alla realtà del cantiere — ad esempio, che i lavori sono iniziati quando invece non lo sono — commette un falso ideologico che può avere conseguenze penali gravissime.
Le conseguenze penali: truffa e autoriciclaggio
La Cassazione ha qualificato la condotta contestata come truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del Codice Penale). La logica è chiara: chi dichiara falsamente che i lavori sono iniziati per ottenere un credito d’imposta che poi cede o compensa sta, di fatto, sottraendo risorse pubbliche attraverso un artificio.
Ma non finisce qui. I crediti fittizi, una volta generati, venivano utilizzati — attraverso la vendita a terzi o la compensazione con altri debiti fiscali — reimmettendo nel circuito economico il provento del reato. Questa condotta integra il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del Codice Penale), un’aggravante che eleva significativamente il livello di gravità della vicenda.
La Corte ha sottolineato un aspetto particolarmente significativo: la responsabilità penale prescinde dalla consapevolezza dei committenti e dalle ragioni del ritardo nell’esecuzione dei lavori. In altre parole, non importa se il condominio non sapeva, né se il ritardo era dovuto a difficoltà oggettive: chi ha attestato il falso risponde comunque.
Cosa cambia per chi ha usufruito del bonus facciate
Questa pronuncia ha un impatto molto concreto. Conferma, con l’autorità della Suprema Corte, quello che la prassi amministrativa (circolari del MEF e dell’Agenzia delle Entrate) aveva già indicato: l’assenza di avvio del cantiere equivale alla mancanza dei presupposti stessi del beneficio fiscale.
Per chi si trova in una situazione simile — crediti ceduti o scontati in fattura a fronte di lavori mai iniziati o iniziati solo sulla carta — il rischio non è soltanto quello di dover restituire il credito con sanzioni e interessi. Il rischio concreto è di finire coinvolti in un procedimento penale che può portare a misure restrittive della libertà personale, come dimostra il caso in esame, nel quale era stata disposta una misura interdittiva.
Attenzione però: è importante non confondere situazioni diverse. Chi ha effettivamente avviato i lavori entro i termini e ha ottenuto il bonus in modo regolare non ha nulla da temere. La sentenza colpisce esclusivamente le ipotesi di totale inesistenza dell’attività edilizia a fronte di documentazione attestante il contrario.
Perché è importante affidarsi a un professionista
Il mondo dei bonus edilizi è diventato un terreno particolarmente insidioso. Le norme si sono stratificate, i controlli si sono intensificati e le conseguenze di un errore — o, peggio, di una leggerezza — possono essere devastanti, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello penale. Orientarsi tra visti di conformità, asseverazioni, cessioni del credito e stati di avanzamento lavori richiede competenze specialistiche che vanno ben oltre la semplice conoscenza fiscale. Affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario e penale dell’impresa non è una cautela superflua: è l’unica scelta che può proteggere concretamente la propria posizione e, se necessario, impostare tempestivamente una difesa adeguata.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.
Hai bisogno di consulenza su questo tema?
Il nostro Studio è a disposizione per assisterti con competenza e professionalità.
Studio Cotrufo & Partners — Avvocati e Commercialisti
📍 Via Luigi Einaudi n. 22 — 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
📞 Tel/Fax: +39 080 758806 | +39 080 8407417
💬 WhatsApp: +39 327 422 2679

