NewsCassazione: solo interessi legali durante la sospensione giudiziale (fino al 2016)

05/03/2026

Con la recente sentenza n. 13255 del 20 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto molto importante per i contribuenti: se un atto dell’Agenzia delle Entrate viene sospeso dal giudice su richiesta del contribuente, non è corretto applicare automaticamente un tasso di interesse del 4,5% retroattivamente.

Vediamo cosa significa in parole semplici.

Quando un contribuente impugna un avviso dell’Agenzia delle Entrate e ottiene dal giudice la sospensione dell’atto (cioè la sua efficacia viene “congelata” in attesa del giudizio), possono passare anche diversi mesi o anni prima della decisione finale. Se poi il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare quanto dovuto. Ma quali interessi può chiedere nel frattempo l’Agenzia?

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che si potesse applicare il tasso del 4,5% previsto per le sospensioni amministrative, cioè quelle decise direttamente dagli uffici. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi.

La Suprema Corte ha ribadito che:

  • In caso di sospensione giudiziale, si applicano gli interessi legali (attualmente più bassi), non quelli maggiorati del 4,5%, salvo specifiche norme che lo prevedano.
  • Solo a partire dal 1° gennaio 2016, con una modifica normativa (art. 47, comma 8-bis, del D.lgs. 546/1992), è stato stabilito che anche durante la sospensione giudiziale si può applicare il tasso del 4,5%, ma solo per le sospensioni concesse dopo quella data.
  • Non è quindi corretto, secondo i giudici, pretendere questo tasso anche per periodi antecedenti alla riforma, come se fosse sempre stato previsto dalla legge.

In sintesi, la Cassazione protegge i contribuenti da un’applicazione impropria e più onerosa degli interessi, ribadendo che le norme non possono essere applicate retroattivamente se non lo prevedono espressamente.

Una vittoria di principio importante, che tutela i diritti del contribuente e richiama l’amministrazione finanziaria a un uso corretto e proporzionato del potere impositivo.

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