Anche chi acquista un’autovettura può essere chiamato a pagare l’IVA se il prezzo è troppo basso e il venditore evade. Non è necessario aver partecipato a una frode, né è richiesta una verifica specifica a carico dell’acquirente.
Con la sentenza n. 13016 del 15 maggio 2025, la Cassazione ha confermato un principio di grande rilievo: se il venditore di un’auto non versa l’IVA e la cessione è avvenuta a un prezzo anormalmente basso, anche l’acquirente può essere responsabile del pagamento dell’imposta in via solidale.
Ma attenzione: non occorre dimostrare che l’acquirente abbia frodato il Fisco. Basta che:
- la cessione sia realmente avvenuta;
- il prezzo pagato sia inferiore a quello di mercato;
- il venditore non abbia versato l’IVA.
La responsabilità del compratore non richiede, dunque, la prova di una collusione o di una partecipazione a un meccanismo fraudolento. È sufficiente che l’operazione presenti anomalie oggettive, come un corrispettivo troppo basso.
Come può difendersi l’acquirente?
Deve dimostrare che il prezzo ridotto era giustificato da:
- consuetudini pregresse con lo stesso fornitore;
- analoghi prezzi praticati da altri operatori del mercato;
- documenti oggettivi che provino la congruità economica dell’operazione.
Nel caso deciso dalla Corte:
- il prezzo delle vetture era inferiore a quello normale;
- le fatture risultavano incomplete e inattendibili;
- vi erano scritture aggiuntive che integravano il prezzo reale.
In sintesi, non serve aver frodato l’IVA per essere chiamati a pagare. È sufficiente che l’operazione presenti aspetti anomali e che il Fisco non abbia ricevuto quanto dovuto dal venditore. In questi casi, la legge (art. 60-bis, d.P.R. 633/1972) consente all’Agenzia delle Entrate di chiedere l’IVA anche all’acquirente.
Messaggio chiave:
Se compri un bene (come un’auto) a un prezzo molto inferiore al normale, accertati che tutto sia regolare, oppure rischi di dover pagare di tasca tua l’IVA non versata dal venditore.

