Con un decreto denso di contenuti tecnici e fortemente ispirato al principio di funzionalità del diritto, il Tribunale di Ancona ha recentemente omologato un concordato semplificato, fornendo per la prima volta una serie di coordinate operative essenziali per l’applicazione concreta di uno strumento ancora poco esplorato, ma destinato a diventare decisivo nella gestione delle crisi aziendali.
Il caso sottoposto al vaglio dei giudici marchigiani riguardava una società armatoriale, protagonista – suo malgrado – di un tragico naufragio, e ormai giunta a una condizione irrecuperabile sotto il profilo industriale. Dopo un tentativo infruttuoso di composizione negoziata, l’impresa ha presentato al Tribunale una proposta di concordato semplificato totalmente liquidatoria, ai sensi dell’art. 25-sexies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), offrendo la dismissione integrale dei beni e l’accantonamento prudenziale per i potenziali danni risarcitori.
Il decreto è destinato a fare scuola: ecco i cinque profili di maggiore rilievo, con riflessione critica e spunti applicativi.
1. Ammissibilità anche in stato di insolvenza conclamata
Il primo nodo interpretativo riguarda il momento di accesso al concordato semplificato. Il Tribunale di Ancona supera una lettura formalistica dell’art. 25-sexies CCII, affermando con chiarezza che l’istituto è applicabile anche quando l’impresa si trovi già in stato di insolvenza.
Non occorre, cioè, che il debitore sia ancora in bonis o che la crisi sia solo reversibile. È sufficiente che la composizione negoziata sia stata attivata e conclusa senza esito positivo, condizione che legittima il passaggio al concordato semplificato, anche se nel frattempo l’insolvenza si è aggravata.
Implicazione operativa:
Ciò apre la strada a una gestione strategica del tempo, consentendo all’imprenditore in difficoltà di costruire con coerenza il passaggio dalla negoziazione alla liquidazione ordinata, evitando la liquidazione giudiziale (ex fallimento).
2. Autonoma valutazione della buona fede
Altro aspetto centrale è il tema della buona fede dell’imprenditore, requisito implicito ma determinante per l’accesso al concordato semplificato. Il Tribunale di Ancona stabilisce che non è sufficiente la dichiarazione positiva dell’esperto indipendente, ma che il giudice deve compiere una valutazione autonoma, sostanziale e concreta.
Nel caso specifico, la società non aveva interloquito con alcuni creditori (gli eredi delle vittime del naufragio), ma il Tribunale ha ritenuto giustificata tale condotta, in quanto non esistevano ancora debiti “certi, liquidi ed esigibili”.
Implicazione operativa:
L’imprenditore deve agire con trasparenza, prudenza e rispetto degli obblighi informativi, ma può limitare il coinvolgimento di creditori potenziali laddove vi siano incertezze giuridiche rilevanti. Il confine tra omissione colpevole e scelta prudenziale va valutato in concreto.
3. La verifica di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale
Il Tribunale chiarisce che non è necessario dimostrare un vantaggio “maggiore” (quid pluris) rispetto alla liquidazione giudiziale. Basta provare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, anche quando il vantaggio è solo qualitativo: tempi più rapidi, minori costi, maggior controllo del debitore sulla liquidazione.
Implicazione operativa:
Si consolida una lettura funzionale e meno formale del principio di convenienza, che favorisce l’efficienza e la sostenibilità della procedura, piuttosto che il mero calcolo quantitativo.
4. L’importanza del piano liquidatorio: una guida operativa
Il decreto offre un vademecum concreto per la redazione del piano liquidatorio nel concordato semplificato, indicando:
- Modalità e criteri di vendita competitiva dei beni;
- Nomina del liquidatore con profili di terzietà e professionalità;
- Formazione e ruolo del comitato dei creditori;
- Scansione dei riparti e cronoprogramma delle attività.
Implicazione operativa:
Il piano liquidatorio deve essere estremamente dettagliato, trasparente e realistico, pena l’inammissibilità della proposta. Va pensato come strumento di dialogo con il Tribunale e i creditori, non come semplice allegato tecnico.
5. Il ruolo pedagogico del giudice: una giurisprudenza “costruttiva”
Questo provvedimento non si limita ad applicare le norme, ma si pone come guida per l’operatore giuridico: un modello virtuoso di giurisprudenza “pedagogica”, che fa ordine nella materia, ne valorizza le potenzialità e ne indica limiti e possibilità.
⚖️ Conclusione – Perché affidarsi a studi legali e commerciali specializzati
Il concordato semplificato, lungi dall’essere un istituto residuale, si rivela una vera opportunità di risanamento ordinato per imprese in crisi irreversibile. Ma solo una progettazione attenta, interdisciplinare e giuridicamente fondata può consentire l’omologa da parte del Tribunale.
Lo Studio Cotrufo & Partners – Avvocati e Commercialisti, con la propria esperienza integrata tra diritto concorsuale, fiscale e societario, rappresenta una guida sicura nella gestione di queste delicate procedure.
Affidarsi a professionisti competenti, rigorosi e aggiornati non è un’opzione: è una necessità.

